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giovedì 4 febbraio 2010

Articolo 21 della Sostituzione Italiana



Articolo 21 della Costituzione Italiana
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria [cfr. art.111 c.1] nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Mi chiedo quali siano le manifestazioni contrarie al buon costume, visto che il premier e tanti altri suoi seguaci parla(ele)mentari non brillano certo per surplus di costumanza e irreprensibilità (orge grazioliche, corruzione, condannati per concorso esterno in associazione mafiosa, ...). Se Enzo Biagi, Michele Santoro, Daniele Luttazzi e poi Sabina Guzzanti e tanti altri, hanno fatto un uso criminoso della televisione, cosa si potrebbe dire allora del Santo immacolato d'Arcore con le sue tre reti televisive, con il controllo pressoché quasi (?) totale della RAI e delle testate dei giornali e dei suoi direttori? Vabbè, domande retoriche spicciole che si fanno solo quando si hanno già le risposte...

Riforma della Costituzione Italiana a cominciare dal nome...

Articolo 21 della Sostituzione Berlitaliana
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione, previo richiesta all'autorità garante per le comunicazioni.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure, tranne nel caso di cui sopra (comma 1) l'autorità garante non lo consenta in modo esplicito.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria [cfr. art.111 c.1] nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili, ovvero di tutti coloro che fanno un uso criminoso del mezzo utilizzato.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto. Tranne il caso in cui venga violato quanto prescritto al comma 1 e comma 2, articolo 21, ove l'autorità garante ne rilevi l'inammissibilità sostituzionale..

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Nella fattispecie, la denuncia dei finaziamenti viene effettuata all'autorità garante.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
* L'autorità garante per le telescomunicazioni ovviamente non garantisce la libertà del popolo, ma solo quella del Popolo della Libertà, previo consenso dell'auto-re.

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